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Casella note

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA E VENDITA

2. La documentazione relativa all'offerta, come ad esempio immagini, disegni, specifiche di pesi e misure, è fornita solo a titolo di riferimento qualora non sia espressamente descritta come vincolante. Il fornitore si riserva i diritti di proprietà e d'autore di preventivi di costo, disegni ed altri documenti che non è consentito rendere accessibili a terze parti. Il fornitore è tenuto a rendere accessibili a terze parti i programmi descritti dall'acquirente come riservati solo con l'approvazione di quest'ultimo.

II. Fornitura

Per la fornitura è determinante la conferma dell'ordine in forma scritta del fornitore. Gli accordi secondari e le modifiche richiedono la conferma in forma scritta del fornitore. Gli imballaggi sono parte integrante delle forniture e non sono soggetti a restituzione.
 
In linea di massima si concludono gli ordini di ritiro solo con la durata massima di un anno. Nel caso in cui non si ritiri entro un anno la merce ordinata con un ordine di ritiro, quest'ultimo risulta nullo. In tal caso il suddetto ordine di ritiro viene annullato dall'azienda senza ulteriori comunicazioni e per la merce non ritirata fino ad allora ha luogo un ricalcolo su cui si basano i prezzi di listino e i normali tassi di sconto.
 
L'annullamento degli ordini è consentito solo con il consenso dell'azienda e su risarcimento dei danni provocati all'azienda. Con l'annullamento di un ordine, l'azienda si riserva il diritto di calcolare i costi di annullamento del materiale lavorato ma non più altrimenti utilizzabile, ma anche delle operazioni di realizzazione precedentemente erogate. L'azienda si riserva il diritto di affermazione di danni maggiore portata. L'azienda ha facoltà di rettificare gli errori palesi contenuti in offerte, conferme d'ordine o fatture. L'azienda ha l'obbligo di respingere le pretese legittime basate su specifiche fornite in modo erroneo che si pongano in palese contrasto con altra documentazione commerciale dell'azienda.
 
III. Il pagamento

deve avvenire, salvo altri eventuali accordi, entro e non oltre 14 giorni con uno sconto del 2% o 30 giorni senza sconti a decorrere dalla data di fatturazione. Nel caso in cui si tratti di ordini di impianti (gruppi) con un prezzo totale superiore a 5.000 EURO per impianto, è necessario effettuare il versamento come riportato di seguito:
 
1/3 alla ricezione della conferma d'ordine dell'azienda,
1/3 alla comunicazione della disponibilità per la spedizione,
1/3 a 30 giorni a decorrere dalla data di fatturazione.
È possibile coprire immediatamente i costi di montaggio senza sconti.
 
In caso di mancato rispetto del termine di pagamento vengono calcolati eventuali interessi pari al 3% sul tasso sconto praticato dalla banca federale tedesca. Le spese di sconto sono a carico dell'acquirente. È fatta salva all'azienda la facoltà di affermare ulteriori danni di mora. L'azienda si riserva il diritto di approvazione di eventuali modifiche. Quest'ultima ha luogo senza vincoli di presentazione tempestiva di reclami e solo con il calcolo delle spese di incasso. Fino alla consegna di soddisfacenti referenze, la fornitura ai nuovi acquirenti avviene solo con pagamento anticipato o in contrassegno. La clientela, che non rispetti il termine di pagamento, deve prevedere spedizioni in contrassegno in caso di ulteriori forniture. Prima di tutto il versamento degli importi in fattura dovuti compresi gli interessi di mora, l'azienda non è tenuta ad effettuare ulteriori forniture derivanti da qualsiasi contratto. Nel caso in cui l'acquirente risulti moroso nei confronti di un pagamento in scadenza o si renda nota l'inadeguatezza in merito alla situazione patrimoniale dell'acquirente, l'azienda ha facoltà di esigere per tutte le forniture ancora pendenti, con soppressione della scadenza di pagamento, il saldo in contanti prima della spedizione o la garanzia del prezzo d'acquisto e il saldo immediato di tutti gli importi in fattura non ancora maturati, anche qualora non siano presenti eventuali cambi.
 
È possibile coprire immediatamente i costi di riparazione senza sconti.
 
Non è consentito trattenere i pagamenti per qualsiasi contropretesa del committente non riconosciuta dal fornitore, né tanto meno la compensazione dei suddetti.
 
IV. Tempi di consegna
 
1. Il termine di consegna ha inizio con l'invio della conferma d'ordine, ma non prima della presentazione di documentazione, approvazioni e liberatorie da reperire a cura del committente, nonché prima della ricezione di un acconto concordato.
 
2. Il termine di consegna risulta rispettato nel caso in cui l'oggetto della fornitura abbia lasciato lo stabilimento del fornitore entro la scadenza o sia stata comunicata la disponibilità per la spedizione.
 
3. Il termine di consegna viene prolungato in modo adeguato alla manifestazione di ostacoli imprevisti al di fuori della volontà del fornitore, a prescindere se presso lo stabilimento del fornitore o con rispettivi subfornitori, ad esempio per malfunzionamenti, produzione di scarti, ritardi nella consegna di materie prime materiali da costruzione essenziali, laddove tali ostacoli influenzino in modo sensibile e dimostrabile il completamento o la consegna degli oggetti della fornitura. Le condizioni delineate non sono sostenibili da parte del fornitore nemmeno quando si verificano durante un ritardo preesistente. Nei casi rilevanti il fornitore comunicherà al committente quanto più rapidamente possibile l'inizio e la conclusione di tali ostacoli.
 
4. Nel caso in cui la spedizione sia posticipata su richiesta del committente, a quest'ultimo vengono imputate, a decorrere da un mese dalla segnalazione della disponibilità per la spedizione, le spese contratte per il deposito, ma in caso di stoccaggio presso lo stabilimento del fornitore almeno ½ dell'importo in fattura per ogni mese.
 
Tuttavia, dopo aver stabilito e raggiunto la scadenza infruttuosa di un termine di ritiro adeguato, il fornitore ha il diritto di disporre in modo diverso dell'oggetto della fornitura e di consegnarlo al committente con un termine adeguato e prolungato.
 
5. Il rispetto del termine di consegna presuppone l'adempimento degli obblighi contrattuali del committente.

V. Trasferimento del rischio ed accettazione
 
1. Il rischio si trasferisce al committente al massimo con l'invio dei colli della fornitura, e cioè anche quando si verifichino consegne parziali o il fornitore si sia accollato anche altre prestazioni, ad esempio i costi di spedizione o il trasporto e il montaggio.
 
Su richiesta del committente il fornitore assicura la spedizione a proprie spese contro i danni da rottura, trasporto, incendio ed acqua.
 
In caso di ritardo della spedizione in seguito a circostanze non imputabili al fornitore, il rischio si traferisce al committente a decorrere dalla data di disponibilità per la spedizione. Tuttavia il fornitore è tenuto a stipulare le assicurazioni su richiesta e a carico del committente che richieda quest'ultimo.
 
3. Il committente è tenuto a prendere in consegna gli oggetti forniti, anche se presentano difetti trascurabili, nonostante i diritti derivanti dal paragrafo VIII.
 
4. Sono consentite le consegne parziali.
 
VI. Riservato dominio

La merce fornita rimane di proprietà del venditore fino al pagamento completo del prezzo d'acquisto e di tutte le richieste preto commerciale ncedenti e anche future che il venditore ottenga o acquisti dal rapporei confronti del venditore. Lo stesso principio ha validità per la riserva di conto corrente e saldo in presenza di riservato dominio prolungato. Non è consentito all'acquirente né il pignoramento, il trasferimento di proprietà / il trasferimento di sicurezza né la cessione del credito nell'ambito di un contratto factor senza l'approvazione di Tünkers.-
 
È necessario segnalare immediatamente in forma scritta a Tünkers il pignoramento da parte di terze parti.
 
In particolare la proprietà di Tünkers rimane invariata fino a quando l'acquirente non abbia esonerato Tünkers da eventuali responsabilità contratte nel proprio interesse. Per quanto riguarda le fatture dei fornitori, ha validità il riservato dominio in qualità di garanzie del credito aziendale.

Nel caso in cui la merce sia sottoposta a lavorazione da parte dell'acquirente per la realizzazione di altro materiale, la trasformazione avviene a favore di Tünkers. Si esclude l'acquisizione di proprietà dell'acquirente ai sensi dell'art. 950 di (codice civile tedesco).

In caso di lavorazione con altre merci non di pertinenza di Tünkers, quest'ultima assume la comproprietà del nuovo materiale in base al rapporto del valore delle merci fornite dalla stessa e delle altre al momento della trasformazione. Il nuovo materiale è da considerarsi come merce sottoposta a riservato dominio ai sensi delle presenti condizioni.

L'acquirente cede a Tünkers i propri crediti derivanti dalla rivendita della merce sottoposta a riservato dominio per un valore pari all'importo che corrisponde al valore della suddetta merce.

Nel caso in cui la rivendita abbia luogo contestualmente ad altre merci non di pertinenza del rivenditore ad un prezzo complessivo, l'acquirente cede a Tünkers i propri crediti derivanti dalla rivendita per un valore dell'importo che corrisponde al valore della merce sottoposta a riservato dominio.

Nel caso in cui la merce sottoposta a riservato dominio sia integrata dall'acquirente in qualità di componente essenziale nell'articolo base di terze parti, l'acquirente cede al rivenditore il diritto, previsto nei confronti di terze parti o nei confronti dell'interessato, all'importo che corrisponde al valore della merce sottoposta a riservato dominio. Nel caso in cui la merce sottoposta a riservato dominio sia di comproprietà di Tünkers, la cessione si estende all'importo che corrisponde al valore della quota di Tünkers nella comproprietà. Il valore della merce sottoposta a riservato dominio ai sensi delle presenti condizioni rappresenta il valore in fattura del rivenditore esclusa una maggiorazione di garanzia del 20%. L'acquirente è autorizzato in modo revocabile ad incassare i crediti derivanti da una cessione. L'acquirente è tenuto a specificare su richiesta al rivenditore i debitori dei crediti ceduti ed indicare a questi ultimi la cessione.

L'acquirente si impegna a svincolare quelle garanzie che superino per oltre il 25% il valore dei crediti da garantire.

Con il saldo in toto di tutti i crediti del rivenditore derivanti dal rapporto commerciale, la proprietà della merce sottoposta a riservato dominio passa all'acquirente. Allo stesso momento l'acquirente rileva i crediti derivanti dalla vendita della merce sottoposta a riservato dominio.
 
VII. Disegni.
 
Le misure e i pesi riportati nei disegni forniti non sono vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche strutturali.

L'azienda si riserva il diritto d'autore e i diritti derivanti dall'art. 7 della legge in materia di brevetti e dell'art. 1 della legge in materia di modelli d'uso nei disegni e negli apparecchi dell'azienda oltre alla relativa documentazione. Sono comunicati al destinatario solo per uso personale per le finalità delle diverse offerte aziendali e non devono essere riprodotti in maniera parziale senza l'espressa approvazione in forma scritta dell'azienda o resi accessibili a terze parti. In caso di impiego abusivo, si richiama l'attenzione agli art. 1, 15, 36 della legge in materia di diritto d'autore, art. 1; 3, 15, da 31 a 33 della legge in materia di tutela delle opere d'ingegno e art. 17, 18, 19 della legge contro la concorrenza sleale.

È necessario restituire immediatamente i disegni e le relative documentazioni in caso di mancato ordine al seguito delle decisioni adottate.
 
VIII. Responsabilità per vizi della fornitura
 
Il fornitore risponde dei vizi della fornitura di cui fa parte anche la carenza di proprietà garantite in maniera espressa aderendo alle ulteriori rivendicazioni come riportato di seguito:
 
1. In base alla valutazione in via equitativa e a discrezione del fornitore, è necessario riparare o fornire nuovamente tutti quei componenti che si dimostrino inutilizzabili o compromessi in modo non marginale nella loro utilità nell'arco di 6 mesi (con un esercizio su più turni nell'arco di 3 mesi) dall'attivazione a seguito di una circostanza antecedente il trasferimento del rischio, ed in particolare a causa di tipologia strutturale erronea, materiali costruttivi difettosi o realizzazione incompleta. È necessario comunicare immediatamente al fornitore la constatazione dei suddetti vizi. I pezzi sostituiti diventano di proprietà del fornitore e devono essere restituiti all'azienda su richiesta.
 
Nel caso in cui si verifichi una posticipazione delle operazioni di spedizione, montaggio o attivazione, non attribuibile al fornitore, la responsabilità risulta nulla al massimo a 12 mesi dal trasferimento del rischio.
 
La responsabilità del fornitore nei confronti di prodotti di terze parti si limita alla cessione dei diritti di responsabilità che gli competono nei confronti del fornitore del prodotto di terze parti.
 
2. La facoltà del committente di accampare diritti per vizi cade in prescrizione in tutti i casi a decorrere dal momento del reclamo tempestivo in 6 mesi, ma prima della scadenza del termine di garanzia.
 
3. Non si concede alcuna garanzia per i danni derivanti dalle cause riportate di seguito:

applicazione impropria o non corretta, montaggio o attivazione errati da parte del committente o di terze parti, naturale usura, manipolazione errata o negligente (ed in particolare sollecitazioni eccessive), mezzi d'esercizio non adeguati, materiali sostitutivi impropri, opere edili difettose, area fabbricabile inadeguata, influssi chimici, elettrochimici o elettrici, salvo il caso in cui non siano attribuibili a responsabilità del fornitore.
 
4. Ai fini dell'esecuzione di tutte le riparazioni e le consegne sostitutive che si rendano necessarie per il fornitore secondo valutazione in via equitativa, il committente è tenuto a fornire, d'intesa con il fornitore, i tempi e le opportunità necessari, dato che in caso contrario il fornitore risulta sollevato dalla responsabilità per vizi. Solo nei casi d'urgenza di pericolo della sicurezza del funzionamento, di cui è necessario avvisare immediatamente il fornitore, o nel caso in cui il fornitore sia in ritardo con la risoluzione del vizio, il committente ha diritto di riparare il vizio in modo autonomo o farlo risolvere da terze partii e di esigere dal fornitore l'adeguato risarcimento dei costi sostenuti.
 
5. A partire dai costi diretti derivanti dalla riparazione o dalla consegna sostitutiva, il fornitore sostiene, laddove il reclamo si evidenzi come autorizzato entro il periodo di garanzia, i costi del pezzo di ricambio, compresi spedizione, smontaggio ed installazione. Il committente si farà carico dei costi residui.
 
6. Allo stesso modo si fornisce la garanzia per il pezzo sostitutivo e la riparazione come per l'oggetto della fornitura. Il termine previsto per la responsabilità per eventuali vizi dell'oggetto della fornitura viene prolungato del periodo dell'interruzione dell'esercizio provocata dalle operazioni di eliminazione dei difetti.
 
7. Il fornitore ha facoltà di rifiutare la risoluzione dei vizi fino a quando il committente non adempia ai propri obblighi.
 
8. A causa di eventuali modifiche o riparazioni eseguite da parte del committente o di terze parti in modo improprio senza previa approvazione del fornitore viene declinata la responsabilità nei confronti delle eventuali conseguenze derivanti dalle suddette condizioni.
 
9. Si ritengono esclusi altri eventuali diritti del committente, ed in particolare il diritto al risarcimento dei danni procurati all'oggetto della fornitura stesso secondo quanto consentito ai sensi di legge.
 
IX. Responsabilità per danni indiretti
 
Il fornitore non risponde dei danni diretti in seguito a forniture difettose, come ad esempio l'interruzione della produzione, la perdita di profitti e l'aumento dei consumi di materiali, se non nei casi di dolo o grave negligenza.
 
X. Riparazioni.
La fornitura degli apparecchi di riparazione deve avvenire a titolo gratuito. È possibile rifiutare l'accettazione in caso di spedizioni con porto a carico del destinatario.
 
XI. Diritto del committente al recesso
 
1. Il committente ha facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui al fornitore sia resa definitivamente impossibile tutta la prestazione prima del trasferimento del rischio. Ha facoltà di recedere anche dal contratto quando con un ordine di oggetti della stessa natura risulti impossibile l'esecuzione di una parte della fornitura in base alle quantità e presenti un legittimo interesse al rifiuto di forniture parziali. In caso contrario, il committente ha facoltà di ridurre in modo adeguato il corrispettivo.
 
2. Nel caso in cui si configuri il ritardo nell'adempimento ai sensi del paragrafo IV delle condizioni di fornitura e il committente garantisca al fornitore in mora una proroga adeguata con la dichiarazione espressa che rifiuta l'accettazione della prestazione alla scadenza del termine non rispettando la proroga per responsabilità del fornitore, il committente è autorizzato al recesso.
 
3. Se si verifica un caso di impossibilità durante il ritardo nell'accettazione o per responsabilità del committente, quest'ultimo rimane vincolato al corrispettivo.
 
4. Il committente ha inoltre facoltà di esercitare il diritto di recesso nel caso in cui il fornitore superi in modo infruttuoso per proprie responsabilità l'adeguata proroga concessagli per la risoluzione o la riparazione di un vizio ascrivibile allo stesso ai sensi delle condizioni di fornitura. La proroga adeguata non ha decorrenza prima del momento in cui si riconoscano o dimostrino il vizio e l'obbligo di responsabilità del fornitore.
 
5. Sono esclusi tutte le altri eventuali rivendicazioni del committente, ed in particolare redibizione, revoca o riduzione nonché risarcimento danni di qualsiasi natura, e cioè anche dei danni non riportati dall'oggetto della fornitura stesso.
 
XII. Diritto del fornitore al recesso
 
Per il caso di eventi imprevisti ai sensi del paragrafo IV delle condizioni di fornitura, a meno che non modifichino in modo sensibile l'entità economica o il contenuto della prestazione o influiscano sull'attività del fornitore, e per il caso di manifesta impossibilità dell'esecuzione del contratto, al fornitore è concesso il diritto di recedere in maniera completa o parziale dal contratto.
 
Non sussistono diritti di risarcimento danni del committente per il suddetto recesso. Nel caso in cui il fornitore desideri esercitare il diritto di recesso, è tenuto a comunicare immediatamente la situazione una volta riconosciuta la portata dell'evento, e cioè anche quando fosse stato innanzitutto concordato con il committente una proroga del termine di consegna.
 
XIII. Foro competente e luogo di adempimento
 
Per tutte le controversie che scaturiscano dal rapporto contrattuale, è necessario presentare il reclamo al tribunale competente per il fornitore. Il fornitore è anche autorizzato ad agire in via giudiziaria presso la sede principale del committente.